Art. 8 TU stupefacenti - Opposizione alle ispezioni Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 5.164 (lire dieci milioni) chiunque: a)  indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6; b)  rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c)  indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1).




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