Art. 80 TU stupefacenti - Aggravanti specifiche

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a)  nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; b)  nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; c)  per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d)  se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; e)  se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; f)  se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g)  se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 2.  Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. 3.  Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi. 4.  Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale. 5.  Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2. (1). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1). (1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.




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