Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. (1) 2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione. (2) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1). (1) Comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. (2) Comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.