Art. 92 TU stupefacenti - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. (1) 2.  Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3.  Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione. (2) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1). (1) Comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. (2) Comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.  




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