Cassazione Ordinanza n. 31257 del 06/12/2024
L’ordinanza in esame si inserisce nel quadro della disciplina della ritardata restituzione nei rapporti di godimento e chiarisce l’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. al contratto di affitto d’azienda. La Corte ribadisce che, quando la disciplina speciale dell’affitto non regola una determinata fattispecie, trovano applicazione le norme generali sulla locazione, purché compatibili con la struttura del rapporto; in tale prospettiva, l’affittuario che non restituisca integralmente l’azienda alla cessazione del contratto resta obbligato al pagamento del corrispettivo sino alla piena riconsegna.