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  • Art. 388 Codice Navigazione - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.

Art. 1157 Codice Navigazione - Omissione di aiuto.

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila (1). Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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